La legge in maniera diretta e specifica non prevede alcun divieto di tenere animali in condominio. Codice penale: Art. 659: divieto di “arrecare disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
codice civile :Art. 844: in materia di immissioni, riferendosi ai rumori, pone il limite della normale tollerabilità
Art. 2052: prevede la responsabilità civile di chi ha in proprietà o in uso un animale, qualora questo avesse arrecato danno a cose o a persone.
1) Distinguere se nel condominio vi sia o meno l’obbligatorietà del regolamento:
Art.
2) Distinguere se il regolamento è “contrattuale” (predisposto dall’unico originario proprietario dell’immobile) o “assembleare”
Regolamento contrattuale: può prevedere il divieto della detenzione di animali in condominio, sempre che tale divieto sia accettato e sottoscritto dal possessore dell’animale.
Regolamento assembleare : Deve essere approvato dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio
Ciascun condomino dissenziente può impugnarlo entra 30 gg. dalla deliberazione e, se assenti, dal momento in cui è stata loro comunicata la deliberazione
